Qualunque costruzione esistente sopra un suolo appartiene al proprietario di questo (art. 934 cod. civ.).
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 5280 del 28/02/2025) ha confermato che tale norma non trova deroga nella disciplina della comunione legale dei coniugi, così che la costruzione realizzata sul terreno di uno dei coniugi è di sua proprietà esclusiva. Tuttavia, vi è contrasto su quale sia la tutela obbligatoria del coniuge non proprietario del suolo: da una parte, alcune pronunce riconoscono un credito di rimborso delle spese per i lavori di edificazione della casa; dall'altra parte, diverse pronunce riconoscono comunque tutela anche in mancanza di compartecipazione alle spese, ove il coniuge abbia prestato o potuto prestare solo lavoro domestico (art. 143 cod. civ.).
Tenuto conto della particolare rilevanza della questione, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in pubblica udienza anche per dirimere il contrasto giurisprudenziale e fare maggiore chiarezza.