Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, purché dimostri i presupposti di legge della revocatoria, tra cui, in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, che lo stesso atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (art. 2901 cod. civ., in sintesi).
Le recenti Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 27/01/2025 n. 1898) hanno risolto un contrasto che era insorto in giurisprudenza e hanno confermato la necessità che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Pertanto, per conseguire la revocatoria nel caso considerato, resta la necessità di dimostrare anche il dolo specifico del debitore. Restano salve eventuali diverse azioni a tutela del credito.